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Riconoscimento dei diplomi svizzeri all'estero

Esistono due tipi di riconoscimento: accademico e professionale. Far riconoscere il proprio diploma svizzero può essere necessario per esercitare una professione regolamentata o per svolgere una formazione all'estero.

Obiettivo

È necessario distinguere due tipi di riconoscimento dei diplomi:

  • il riconoscimento accademico, che permette di accedere a percorsi di formazione e di formazione continua;
  • il riconoscimento professionale, che permette di esercitare una professione.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) fornisce ulteriori informazioni a riguardo: www.dfae.admin.ch > Riconoscimento dei diplomi.

Riconoscimento accademico

L'enic-naric.net (European Network of Informazion Centres et National Academic Recognition Information Centres) offre informazioni sul riconoscimento dei diplomi, sulle procedure da seguire e sui sistemi scolastici esteri.

Riconoscimento professionale

La regolamentarizzazione delle varie professioni differisce in ogni paese: l'enic.naric.net (European Network of Informazion Centres et National Academic Recognition Information Centres) fornisce informazioni sul riconoscimento dei diplomi, sulle procedure da seguire e sui sistemi scolastici esteri.

Professioni regolamentate

Per esercitare una professione regolamentata all'estero sono necessari un diploma corrispondente e l'autorizzazione dello Stato, e bisogna quindi far riconoscere il proprio diploma. Ciò non è invece necessario qualora la professione non fosse regolamentata.

Regole del riconoscimento dei diplomi

Affinché un diploma del proprio paese d'origine possa essere riconosciuto in un altro stato, il contenuto e la durata della formazione devono essere analoghi.

Lo stato ospite ha il diritto di paragonare la formazione e l'esperienza professionale secondo i propri parametri, ed eventualmente rifiutare il riconoscimento del diploma.

Supplementi descrittivi dei certificati e dei diplomi

I supplementi descrittivi dei certificati accompagnano i diplomi della formazione professionale di base (AFC e CFP). Sono destinati alle aziende estere e descrivono le competenze professionali dei titolari dei diplomi.

I supplementi ai diplomi accompagnano i diplomi della formazione professionale superiore (attestati e diplomi federali, diplomi ottenuti presso le scuole specializzate superiori).

Nell'UE/AELS

Secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il riconoscimento reciproco dei diplomi è regolato al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro. Questo accordo regola unicamente il riconoscimento professionale.

Autorizzazione d'esercizio

Ogni stato membro dell'UE regola in maniera indipendente l'esercizio di una professione: ciò significa che le cittadine e i cittadini svizzeri devono dapprima chiarire se la professione che desiderano esercitare nel paese ospite sia regolamentata.

Qualora la professione non sia regolamentata non sono richiesti esami d'equivalenza del diploma: la cittadina o il cittadino svizzero devono unicamente richiedere un permesso di lavoro nel paese di destinazione. Il riconoscimento dei diplomi delle professioni non regolamentata è di competenza del datore di lavoro.

Se la professione è regolamentata nello stato ospite ma non in Svizzera, il candidato o la candidata deve dimostrare di aver seguito una formazione e di aver esercitato la professione per almeno due anni.

Le persone straniere con un diploma svizzero che non appartengono all'UE/AELS ma che cercano lavoro nello spazio economico europeo non possono invocare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

ECVET e EUROPASS

L'European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) e i documenti Europass sono due strumenti sviluppati dall'UE che incoraggiano la mobilità sul mercato del lavoro europeo. Più informazioni su ec.europa.eu > ECVET e europass.cedefop.europa.eu.



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