Fare un apprendistato in Svizzera

In breve
  • È possibile svolgere un apprendistato in Svizzera a partire dai 15 anni, senza un limite massimo di età. 
  • È necessario un permesso di soggiorno e, a seconda della situazione individuale, anche di un permesso di lavoro. 
  • Sono previsti programmi specifici per le persone non madrelingua e per quelle in situazione irregolare. 

L’apprendistato in Svizzera 

L’apprendistato, anche chiamato “tirocinio” o “formazione professionale di base”, è una delle principali vie di formazione dopo la scuola dell’obbligo. 

  • Gli apprendisti e le apprendiste imparano una professione in un’azienda formatrice. In parallelo, seguono una formazione teorica e di cultura generale in una scuola. 
  • Gli attestati rilasciati, ovvero l’attestato federale di capacità (AFC) o il certificato federale di formazione pratica (CFP), permettono sia di accedere al mondo del lavoro sia di proseguire la formazione. Per maggiori informazioni sull’apprendistato in azienda o a scuola consulti la pagina: Tutto sull’apprendistato.
  • Gli apprendisti e le apprendiste ricevono un salario. In Svizzera l’apprendistato è considerato l’inizio di un’attività lucrativa. Ciò significa che, se necessario, l’azienda formatrice dovrà ottenere un permesso di lavoro.  

Quali sono le condizioni per fare un apprendistato in Svizzera?

Permesso di soggiorno e permesso di lavoro 

Indipendentemente dal Paese di origine e dalla situazione individuale, bisogna richiedere un permesso di soggiorno presso il proprio Comune di domicilio in Svizzera. La richiesta deve essere presentata entro 2 settimane dall’arrivo in Svizzera. 

Poiché l’apprendistato è considerato un’attività lavorativa, occorre verificare se bisogna avere un permesso di lavoro. 

  • Chi proviene da un Paese UE/AELS non ha bisogno di un permesso di lavoro. 
  • Chi proviene da un Paese non UE/AELS (anche detto Paese terzo) ha bisogno di un permesso di lavoro. È l’azienda formatrice, con cui si firma il contratto di tirocinio, a occuparsi di questa procedura amministrativa. 

Sul sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) trova l’elenco di tutti i Paesi membri dell’UE/AELS.  

Informazioni per i formatori e le formatrici in azienda

Questo capitolo è destinato ai formatori e alle formatrici in azienda che si apprestano ad assumere un apprendista o un’apprendista che si trova in una delle seguenti situazioni: 

  • proveniente da un Paese UE/AELS  
  • proveniente da un Paese non UE/AELS (Paese terzo)  
  • con statuto di rifugiato o rifugiata 
  • con statuto di persona ammessa provvisoriamente  
  • con statuto di persona da proteggere 
  • con statuto di richiedente l’asilo  
  • “sans-papiers” 

Le persone con un passato migratorio mostrano spesso una grande motivazione e offrono un notevole potenziale. Proponendo loro un posto di apprendistato, le aziende formatrici migliorano le loro prospettive professionali e facilitano la loro integrazione in Svizzera. Devono tuttavia tenere conto, a seconda dei percorsi individuali, di eventuali barriere linguistiche e delle sfide legate all’integrazione. 

Se la persona straniera assunta come apprendista non proviene da un Paese UE/AELS, l’azienda formatrice deve segnalarla e avviare le pratiche per ottenere un permesso di lavoro. Inoltre, a seconda dello statuto della persona, il contratto di tirocinio è soggetto ad autorizzazione da parte delle autorità. Gli indirizzi delle autorità cantonali della migrazione si trovano sul sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Il promemoria Migrazione di formazioneprof.ch propone un riepilogo delle principali informazioni utili sul tema. 

Pretirocinio d’integrazione   

Il pretirocinio d’integrazione (PTI) è un programma che mira a preparare le persone non madrelingua o con lacune formative in vista di un apprendistato. È rivolto a persone rifugiate o ammesse in Svizzera provvisoriamente, a beneficiari e beneficiarie di uno statuto di protezione, nonché a persone provenienti da Paesi UE/AELS e da Paesi terzi. 

Nel corso di 1 anno, i partecipanti e le partecipanti ricevono una formazione pratica in azienda e una formazione teorica a scuola. Acquisiscono così le basi linguistiche e professionali necessarie per iniziare un apprendistato. 

Trova maggiori informazioni sul sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).  

“Sans-papiers” 

Un’azienda formatrice può assumere un apprendista o un’apprendista anche senza un documento d’identità ufficiale valido, ovvero i cosiddetti “sans-papiers”. Le condizioni sono le seguenti: 

  • il candidato o la candidata può dimostrare la propria identità in altro modo  
  • è ben integrato o integrata in Svizzera e non ha avuto problemi con la giustizia  
  • ha frequentato almeno 2 anni di scuola in Svizzera  

L’azienda formatrice, in qualità di futuro datore di lavoro, presenta una domanda alle autorità cantonali della migrazione. Se la risposta è positiva, la persona “sans-papiers” deve comunque richiedere un permesso di soggiorno per la durata dell’apprendistato. 

Al termine della formazione, il diritto ad avere un permesso di soggiorno non è garantito: la persona interessata deve presentare una nuova domanda alle autorità cantonali. 

Consulti anche l’Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

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